I funzionari del Ministero dell'Africa italiana, che prima di essere compresi nei ruoli di detto Ministero in esecuzione del regio decreto-legge 10 febbraio 1938, n. 528, facevano parte del personale della Magistratura ordinaria, possono, a loro domanda ed entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, essere riammessi nei ruoli di provenienza.
Testo vigente dal 10 settembre 1948
