I funzionari del Ministero dell'Africa italiana, che prima di essere compresi nei ruoli di detto Ministero in esecuzione del regio decreto-legge 10 febbraio 1938, n. 528, facevano parte del personale della Magistratura ordinaria, possono, a loro domanda ed entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, essere riammessi nei ruoli di provenienza.

Testo vigente dal 10 settembre 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-06;1146~art1 · fonte del testo