Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1948 al 16 dicembre 2010. 296 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per il personale insegnante collocato nel ruoli speciali transitori si osservano, in quanto applicabili, le norme dello stato giuridico del personale insegnante dei corrispondenti ruoli ordinari, nonche' quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli insegnanti stessi. Il trattamento economico del personale collocato nei ruoli speciali transitori, e' disciplinato dalle disposizioni del regio decreto legislativo 1 giugno 1946, n. 539 e successive modificazioni e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595. La determinazione del trattamento economico di detto personale si effettua in base allo stipendio iniziale previsto per il professore di ruolo cui esso e' equiparato ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 1 giugno 1946, n. 539 e dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595, e agli aumenti periodici previsti per il grado stesso e successivamente per il grado immediatamente superiore dalle disposizioni vigenti per i dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato. L'anzianita' di servizio per l'applicazione del precedente comma e' quella richiesta per l'attribuzione degli aumenti periodici ai dipendenti civili delle Amministrazioni statali di pari grado. Il professore del ruolo speciale transitorio che ha conseguito il trattamento economico riferito all'ultimo stipendio del grado iniziale e' ammesso a fruire del trattamento corrispondente allo stipendio iniziale del grado immediatamente superiore dopo un periodo di anni pari a quello stabilito per i dipendenti civili delle Amministrazioni statali per il passaggio dal penultimo all'ultimo stipendio del grado iniziale. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi il servizio prestato nel ruolo speciale e' computato in aggiunta al servizio non di ruolo. Per il computo dell'anzianita' del servizio non di ruolo si prescinde dal requisito della continuita', ferme restando le condizioni stabilite dall'art. 2 del presente decreto per la validita' di un anno di servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1127~art4 · fonte del testo
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