Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1948 al 16 dicembre 2010. 325 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli speciali ruoli transitori degli insegnanti delle scuole elementari, previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono istituiti in ogni provincia, in corrispondenza del numero dei posti vacanti nei ruoli normali, dedotto da tale numero quello dei posti messi a concorso nell'anno 1947. Ai fini dell'immissione nei ruoli transitori di cui al precedente comma, gli abilitati all'insegnamento elementare non di ruolo debbono aver prestato, alla data del 30 giugno 1948, non meno di quattro anni di servizio di provvisorio o supplente nelle scuole elementari statali, di cui almeno due nel quinquennio scolastico 1943-44 - 1947-48. Il periodo di servizio e' ridotto a due anni, di cui almeno uno prestato nel predetto quinquennio, per i maestri ex combattenti o appartenenti a categorie cui sono stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi; il periodo di servizio e' ridotto a un anno, prestato nell'anzidetto quinquennio, per coloro che, nelle prove di un precedente concorso magistrale indetto dal Ministero, dal Provveditore agli studi o da un Comune gia' dotato dell'autonomia scolastica, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, anche se si tratti di concorso di categoria superiore alla quinta. Agli effetti del presente articolo e' valido anche il servizio prestato nelle scuole elementari italiane pubbliche mantenute o sussidiate dallo Stato all'estero, nelle Colonie e nei possedimenti, nelle scuole elementari dei Comuni in regime di autonomia scolastica, nelle scuole elementari annesse ai convitti nazionali, ai riformatori governativi e agli istituti pubblici di educazione femminile dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, nelle scuole elementari degli istituti scelti per l'assolvimento dell'obbligo scolastico dei sordomuti e dei ciechi, nelle scuole elementari gia' gestite per delega dello Stato, da enti di cultura, nelle scuole carcerarie e nelle scuole per militari. Ai fini della validita' dell'anno di servizio, l'insegnamento deve essere prestato per un periodo sufficiente in base alle norme vigenti per aver titolo al trattamento economico durante le vacanze estive.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1127~art12 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.