Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad assumere per lo stesso servizio di controllo governativo presso la Cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia, e presso le cartiere e le officine per la fabbricazione dei biglietti della stessa Banca d'Italia, sino alla concorrenza di non piu' di 180 unita', sottufficiali a riposo della Guardia di finanza, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, di eta' non superiore ai 58 anni. Tale personale sara' assunto su apposita domanda, a giudizio del Ministro per il tesoro, e usufruira' del trattamento economico e giuridico del personale non di ruolo di 3ª categoria di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, con l'osservanza della norma contenuta nell'art. 10, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722. Esso fruira' altresi' delle indennita' e compensi speciali eventualmente spettanti, in base alle disposizioni di legge in vigore, al personale non di ruolo della predetta categoria addetto ai cennati uffici di controllo.
Testo vigente dal 11 marzo 1948
