Art. 2
Fermo il contingente numerico fissato dall'art. 15 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad avvalersi, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, della facolta' prevista dallo stesso articolo limitatamente alle domande pervenute al detto Ministero fino alla data del 31 maggio 1948 indicata nella circolare ministeriale a stampa del 5 aprile 1948, n. 10290, emanata in applicazione del citato art. 15.
Testo vigente dal 11 agosto 1948
