Per la esecuzione del presente decreto e' autorizzata la spesa di dieci milioni di lire. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio le somme richieste dal Ministero stesso in base all'effettivo fabbisogno comunicato dall'Ente Serico Nazionale. Rimangono ferme le modalita' di erogazione nonche' l'obbligo del rendiconto a norma del regio decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, e della legge 8 agosto 1942, n. 1324.

Testo vigente dal 20 agosto 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-20;1096~art2 · fonte del testo