Chiunque, per aver venduto all'estero prodotti serici, abbia diritto al premio previsto dall'art. 6 del regio decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, ed alle quote di integrazione di prezzo previste dall'art. 6 della legge 8 agosto 1942, n. 1324, deve, sotto pena di decadenza, presentare all'Ente Nazionale Serico la completa documentazione prescritta per il conseguimento degli anzidetti benefici entro 180 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. Coloro che non hanno chiesto la quota di integrazione prevista dall'art. 6 della legge 8 agosto 1942, n. 1324, entro il termine indicato dall'art. 13 della legge stessa, possono ulteriormente domandarla presentando l'integrale prescritta documentazione ai sensi del comma precedente sotto pena di decadenza.

Testo vigente dal 20 agosto 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-20;1096~art1 · fonte del testo