((La quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari provinciali e comunali, a termini degli articoli 142, secondo comma, e 205, ultimo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e' commisurata alla meta' delle stipendio e della indennita' caroviveri percepiti dai segretari stessi)).
Testo vigente dal 12 luglio 1951
