I diritti che i Comuni sono autorizzati ad esigere, a norma degli articoli 1 e 2 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, per il rilascio d'urgenza dei certificati anagrafici, di stato civile e delle carte d'identita' sono raddoppiati.

Testo vigente dal 19 agosto 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1090~art2 · fonte del testo