I diritti che i Comuni sono autorizzati ad esigere, a norma degli articoli 1 e 2 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, per il rilascio d'urgenza dei certificati anagrafici, di stato civile e delle carte d'identita' sono raddoppiati.
Testo vigente dal 19 agosto 1948
