Art. 1
Dalla data di entrata in vigore della legge 25 gennaio 1940, n. 4, e sino all'assorbimento per effetto di successive vacanze, possono essere conferite quattro promozioni in soprannumero nel grado 10°, gruppo C, del ruolo del personale degli Uffici provinciali del tesoro, di cui alla tabella C, allegato VI, alla citata legge 25 gennaio 1940, n. 4.
Testo vigente dal 11 agosto 1948
