Art. 11 — Etichette
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176.
Abrogato dal 20 novembre 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 ottobre 2011, n. 176.
Abrogato dal 20 novembre 2011
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4 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 10 aprile 2002 al 20 novembre 2011. 837 parole tolte, 10 parole aggiunte in 42 capoversi.
tolto: Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni:
tolto: a) "acqua minerale naturale" integrata, se del caso, con le seguenti menzioni:
tolto: 1) "totalmente degassata", se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente e' stata totalmente eliminata;
tolto: 2) "parzialmente degassata", se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente e' stata parzialmente eliminata;
tolto: 3) "rinforzata col gas della sorgente", se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, e' superiore a quello della sorgente;
tolto: 4) "aggiunta di anidride carbonica", se all'acqua minerale naturale e' stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento;
tolto: 5) 'naturalmente gassata' o 'effervescente naturale', se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, e' uguale a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegrazione di una quantita' di anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento dell'acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle operazioni che precedono l'imbottigliamento, nonche' delle tolleranze tecniche abituali;
tolto: b) la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa;
tolto: c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici;
tolto: d) la data in cui sono state eseguite le analisi di cui al punto precedente e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate;
tolto: e) il contenuto nominale;
tolto: f) il titolare del provvedimento di cui all'art. 5;
tolto: g) il termine minimo di conservazione;
tolto: h) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
tolto: i) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d). Possono inoltre essere riportate una o piu' delle seguenti indicazioni:
tolto: a) "oligominerale" o "leggermente mineralizzata", se il tenore dei sali minerali, calcolato come residuo fisso, non e' superiore a 500 mg/l;
tolto: b) "minimamente mineralizzata", se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso, non e' superiore a 50 mg/l;
tolto: c) "ricca di sali minerali", se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso, e' superiore a 1500 mg/l;
tolto: d) "contenente bicarbonato" se il tenore di bicarbonato e' superiore 600 mg/l;
tolto: e) "solfata", se il tenore dei solfati e' superiore a 200 mg/l;
tolto: f) "clorulata", se il tenore di cloruro e' superiore a 200 mg/l;
tolto: g) "calcica", se il tenore di calcio e' superiore a 150 mg/l;
tolto: h) "magnesiaca", se il tenore di magnesio e' superiore a 50 mg/l;
tolto: i) "fluorata" o "contenente fluoro", se il tenore di fluoro e superiore a 1 mg/l;
tolto: l) "ferruginosa" o "contenente ferro", se il tenore di ferro bivalente e' superiore a 1 mg/l;
tolto: m) "acidula", se il tenore di anidride carbonica libera e' superiore a 250 mg/l;
tolto: n) "sodica", se il tenore di sodio e' superiore a 200 mg/l;
tolto: o) "indicata per le diete povere di sodio", se il tenore del sodio e' inferiore a 20 mg/l;
tolto: p) "microbiologicamente pura". Sulle etichette puo' inoltre essere riportata una designazione commerciale diversa dalla denominazione dell'acqua minerale naturale, a condizione che:
tolto: a) la denominazione dell'acqua minerale naturale sia riportata con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere piu' grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;
tolto: b) se detta designazione commerciale e' diversa dalla denominazione del luogo di utilizzazione dell'acqua minerale naturale, anche la denominazione di tale luogo sia riportata con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere piu' grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;
tolto: c) la designazione commerciale non contenga nomi di localita' diverse da quella dove l'acqua minerale naturale viene utilizzata o che comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione;
tolto: d) alla stessa acqua minerale non siano attribuite designazioni commerciali diverse. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali possono infine essere riportate una o piu' delle seguenti indicazioni, se menzionate nel decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale:
tolto: a) "puo' avere effetti diuretici";
tolto: b) "puo' avere effetti lassativi";
tolto: c) "indicata per l'alimentazione dei neonati";
tolto: d) "indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati";
tolto: e) "stimola la digestione" o menzioni analoghe;
tolto: f) "puo' favorire le funzioni epatobiliari" o menzioni analoghe;
tolto: g) altre menzioni concernenti le proprieta' favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, sempreche' dette menzioni non attribuiscano all'acqua minerale naturale proprieta' per la prevenzione, la cura e la guarigione di una malattia umana;
tolto: h) le eventuali indicazioni per l'uso;
tolto: i) le eventuali controindicazioni. Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorita' dell'acqua minerale naturale rispetto ad altre acque minerali o altre affermazioni che abbiano scopo pubblicitario. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 5 di procedere all'aggiornamento delle analisi previste dal comma 1, lettera c), almeno ogni cinque anni e di darne preventiva comunicazione ai competenti organi regionali. Il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede con proprio decreto ad adeguare le disposizioni contenute nel presente articolo alle direttive emanate in materia di etichettatura dalla Comunita' economica europea.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 OTTOBRE 2011, N. 176
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;105~art11 · fonte del testo
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