Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento. Nelle more delle designazioni dell'autorita' competente o delle autorita' competenti di cui all'articolo 43 del regolamento, si intende «Autorita' competente nazionale» il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria e si intendono «Autorita' competente locali» quelle che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, hanno individuato, nell'ambito della propria legislazione e organizzazione, in applicazione a quanto previsto all'allegato A, punto 3.3, dell'Accordo Stato-regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR). Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:

  • a)etichetta trasporto: l'etichetta utilizzata secondo le disposizioni per il trasporto di merci pericolose;
  • b)etichetta: l'etichetta utilizzata secondo le disposizioni del regolamento.

Testo vigente dal 15 novembre 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;186~art2 · fonte del testo