Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1948 al 1 gennaio 1994. 84 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La quinta, parte degli utili netti annuali deve essere destinata alla riserva legale fin quando questa non abbia raggiunto la meta' del capitale sociale. Raggiunta tale cifra, deve essere destinata alla riserva legale la decima parte degli utili netti annuali. La quota di utili che non sia assegnata alla riserva legale, a eventuali riserve statutarie o ad altri scopi previsti dallo statuto e che non sia distribuita ai soci e' destinata a riserva straordinaria o ad opere ed enti di pubblica beneficenza o assistenza.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-10;105~art8 · fonte del testo
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