Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1992 al 1 gennaio 1994. 149 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Non si puo' procedere alla costituzione di una banca popolare se i soci non raggiungono almeno il numero di trenta o quello maggiore che sia determinato di volta in volta dall'organo cui per legge e' demandata la vigilanza sulle aziende di credito, tenuto conto della popolazione e dell'importanza del Comune nel quale il costituendo istituto avra' la sede sociale. Ove, in prosieguo di tempo, il numero dei soci diventi minore di quello previsto dal comma precedente, esso deve essere reintegrato nel termine di un anno; in case contrario, l'azienda deve porsi in liquidazione. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 FEBBRAIO 1992, N. 207. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 FEBBRAIO 1992aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. tolto: 207. La sospensione dell'ammissione di nuovi soci deve essere deliberata, anche in deroga ad espresse disposizioni statutarie, dall'assemblea straordinaria dei soci; la deliberazione relativa e' valida fino al termine massimo di un anno dalla data in cui e' stata adottata. aggiunto: 385

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-10;105~art4 · fonte del testo