L'art. 2 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, e' sostituito come segue: "Art. 2. - In caso di infortunio, occorso per scoppio di ordigni esplosivi in occasione delle operazioni previste nel precedente art. 1, sono corrisposte al personale della Marina militare le seguenti indennita':

  • 1)se l'infortunio e' mortale: una indennita' di L. 100.000;
  • 2)se l'infortunio importa inabilita' lavorativa permanente totale: una indennita' di L. 125.000;
  • 3)se dall'infortunio deriva una incapacita' permanente parziale superiore al 10%; una indennita' proporzionata a quella prevista al numero precedente. La indennita' di L. 100.000 di cui al n. 1 del precedente comma, sara' attribuita secondo le norme della successione legittima. Per la determinazione della inabilita' e per il calcolo delle indennita' nel caso di inabilita' permanente parziale saranno applicati i criteri della legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Resta ferma la concessione della pensione privilegiata nei casi in cui essa e' dovuta a norma delle disposizioni vigenti. A favore, invece, dei salariati della Marina militare, ai quali non e' liquidata la pensione privilegiata, le normali indennita' ad essi dovute, in base alla legge sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, sono - ad eccezione dell'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea - raddoppiate. Cio' in aggiunta alle indennita' di cui ai numeri 1, 2 e 3 del presente articolo, sempre che l'infortunio sia occorso per scoppio di ordigni esplosivi in occasione dei lavori previsti dal precedente articolo". "Art. 2-bis. - Alla liquidazione delle speciali indennita' previste dal precedente articolo sara' provveduto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per mezzo della gestione speciale attuata ai sensi dei decreti Ministeriali 19 gennaio 1939 e 27 settembre 1940". "Art. 2-ter. - I marittimi mercantili di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47, ai quali spetta il trattamento economico previsto dal bando n. 11 del 4 novembre 1943 del Comando Supremo, beneficiano delle disposizioni previste nel precedente art. 2, in quanto le disposizioni stesse risultino piu' favorevoli di quelle stabilite dall'art. 3 della citata legge 11 gennaio 1943, n. 47; pero' anche in tal caso la liquidazione e' demandata all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare".

Testo vigente dal 7 agosto 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1039~art1 · fonte del testo