Per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi che saranno assunti dall'A.N.I.C., con la convenzione predetta, il Ministro per le finanze e' autorizzato ad accettare quelle garanzie che, a suo giudizio, anche in deroga alle vigenti disposizioni, saranno ritenute idonee tenuto conto dei fini che, nell'interesse nazionale, si intendono raggiungere.
Testo vigente dal 6 agosto 1948
