Per la residua somma dovuta dall'A.N.I.C. in virtu' della convenzione indicata nel secondo comma dell'articolo precedente, il Ministro per le finanze potra' accettare in pagamento, fino alla concorrenza di lire due miliardi, anche obbligazioni di pari importo emesse dalla Societa' stessa ai termini di legge.
Testo vigente dal 6 agosto 1948
