L'Amministrazione dello Stato e' autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.), Societa' per azioni con sede legale in Roma, fino alla concorrenza di lire tre miliardi seicento milioni. Al pagamento sara' provveduto imputando il relativo importo in parziale compensazione della maggiore somma risultante a credito del Ministero delle finanze (Demanio dello Stato) in virtu' della convenzione da stipularsi con l'A.N.I.C. ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 948. Le operazioni di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita iscrizione alla, entrata ed alla spesa del bilancio dello Stato.

Testo vigente dal 6 agosto 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1032~art1 · fonte del testo