Leggibilita' e raggruppamento delle informazioni obbligatorie Chiunque riporta la denominazione di vendita e, ove prevista, la designazione dell'origine di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 29/2012, nell'etichettatura dell'«olio extra vergine di oliva», dell'«olio di oliva vergine», dell'«olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o dell'«olio di sansa di oliva» preimballati, in difformita' da quanto previsto dall'articolo 4-ter del regolamento (UE) n. 29/2012 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.600 a euro 9.500.

Testo vigente dal 16 giugno 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-23;103~art6 · fonte del testo