Imballaggi destinati al consumatore finale o alla preparazione dei pasti nelle collettivita' Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene per la vendita o vende «olio extra vergine di oliva», «olio di oliva vergine», «olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o «olio di sansa di oliva» preimballato in recipienti di capacita' non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 e, per gli oli destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o collettivita' simili, superiore a venticinque litri, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150 a euro 600. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene per la vendita o vende «olio extra vergine di oliva», «olio di oliva vergine», «olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o «olio di sansa di oliva» preimballato in recipienti provvisti di un sistema di chiusura non conforme all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 800 a euro 4.800.

Testo vigente dal 16 giugno 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-23;103~art2 · fonte del testo