Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto dall'articolo 7-bis del regolamento (CEE) n. 2568/1991 nell'ambito del SIAN e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200 a chiunque non rispetti le modalita' di tenuta telematica del predetto registro stabilite nell'ambito dei servizi informativi del sistema informativo agricolo nazionale. In caso di reiterazione della violazione di cui al comma 1 per la mancata istituzione del registro, l'autorita' competente applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento fino a sei mesi.

Testo vigente dal 16 giugno 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-23;103~art7 · fonte del testo