Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 2008 al 28 aprile 2018. 199 parole tolte, 30 parole aggiunte in 5 capoversi.
L'attivita' di difesa attiva e passiva ai sensi del presente decreto legislativo svolta tolto: dai consorzi aggiunto: dagli Organismi collettivi di difesa e dagli altri enti riconosciutitolto: , e' sottoposta alla vigilanza delle tolto: rispettive regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano tolto: che hanno attribuito il riconoscimento di idoneita'. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle verifiche effettuate dal collegio sindacale, ai fini dell'espressione del parere di ammissibilita' al contributo, provvedono a controllare:
tolto: a) che i contratti ed i certificati di polizza siano conformi alle disposizioni contenute nel Piano assicurativo annuale, di cui all'articolo 4;
tolto: b) che i valori assicurativi siano stati determinati applicando, al massimo, i prezzi di mercato alla produzione, stabiliti ai sensi della normativa vigente;
tolto: c) che il contributo pubblico sulla spesa per i premi non sia superiore al limite previsto dalla normativa vigente;
tolto: d) che il socio aderisca ad un solo organismo di difesa, salvo il diritto di opzione. Qualora gli enti di cui al comma 1 siano in possesso di certificazione ISO9001 dei procedimenti relativi al loro funzionamento, con particolare riferimento all'attivita' di difesa passiva, rilasciata da enti di certificazione riconosciuti ai sensi della normativa vigente, la regione o provincia autonoma rilascia il parere di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso il predetto termine il parere si intende positivo e il Ministero da' corso alla emissione del provvedimento di erogazione del contributo aggiunto: in cui hanno sede legale. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2018, N. 32.