Art. 9 — Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102

All'articolo 12 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli Organismi collettivi di difesa sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci e verificato dal soggetto preposto al riconoscimento dell'idoneita' allo svolgimento delle attivita'»;
  • b)al comma 2, le parole: «del Consorzio» sono sostituite dalle seguenti «dell'Organismo collettivo di difesa»;
  • c)al comma 3, lettera a), le parole: «della zona» e «, con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione» sono soppresse;
  • d)al comma 3, lettera b), le parole: «, le cui modalita' sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;
  • e)al comma 3, la lettera c), e' abrogata;
  • f)al comma 4, la parola: «, c)» e' soppressa e le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

Testo vigente dal 13 aprile 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-03-26;32~art9 · fonte del testo