Corte costituzionale

Ordinanza n. 193/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1986 · relatore Ettore Gallo

Norme in gioco

citata

  • art. 1r.d. 759/1979
  • art. 5r.d. 759/1979

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5, 7, 9 e

10 legge Regione Emilia - Romagna 26 gennaio 1976, n. 8, (Norme

provvisorie per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di cave

e torbiere), come modificati ed integrati dalla legge 26 gennaio 1977,

n. 4 e degli artt. 1, 5, ultimo comma, 16 e 18 legge Regione Veneto 17

aprile 1975, n. 36 (Norme per l'esercizio dell'attività estrattiva in

ordine a cave e torbiere), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 30 settembre 1980 dal Tribunale di Bologna

nel procedimento civile vertente tra Tinti Primo e Comune di Bologna,

iscritta al n. 863 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56 dell'anno 1981;

2) ordinanza emessa il 13 luglio 1979 dal T.A.R. per il Veneto sul

ricorso proposto da Occhipinti Liborio ed altro contro Regione Veneto

ed altro, iscritta al n. 759 del registro ordinanze 1982 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 dell'anno 1983;

visti gli atti di costituzione del Comune di Bologna, della Regione

Emilia - Romagna e della Regione Veneto;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con ordinanza 30 settembre 1980, il Tribunale di

Bologna, nel corso del procedimento civile fra Tinti Primo e Comune di

Bologna, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt.

4,5,7,9 e 10 della 1. reg. Emilia - Romagna 26 gennaio 1976 n. 8, come

modificati ed integrati dalla 1.26 gennaio 1977 n. 4 per contrasto con

l'art. 117 Cost.

che, secondo l'ordinanza di rimessione, il sistema delineato dalle

leggi regionali, subordinando il diritto alla coltivazione di cave non

soltanto ad un atto formale di autorizzazione ma anche all'esistenza di

un piano delle attività estrattive, rimesso esclusivamente

all'iniziativa dei Comuni, avrebbe trasformato il diritto proprietario

in materia in un regime "ad uso genericamente vietato", contrariamente

a quello risultante dalla legislazione statale (art. 45 r.d. n.

1443/1927): così violando il principio di cui al parametro invocato,

che, pubblicata, comunicata e notificata l'ordinanza, secondo il

rito, si costituivano nel giudizio davanti alla Corte sia la Regione

che il Comune, chiedendo che la questione venisse dichiarata o

irrilevante o manifestamente infondata,

che, con ordinanza 13 luglio 1979 (pervenuta, però a questa Corte

il 20 ottobre 1982) il T.A.R. del Veneto, nel procedimento proposto da

Occhipinti Liborio ed altro contro la Regione Veneto ed altro,

sollevava identica questione di legittimità costituzionale degli artt.

1, 5 ult. co. 16 e 18 l. reg. del Veneto 17 aprile 1975 n. 36, con

riferimento agli artt. 42 e 117 Cost.,

che, dopo che l'ordinanza era stata ritualmente pubblicata,

comunicata e notificata, si costituiva innanzi a questa Corte la

Regione Veneto chiedendo che la questione fosse dichiarata irrilevante

o manifestamente infondata.

Considerato, in diritto, che, essendo identica la questione

sollevata dalle due ordinanze, i relativi giudizi possono essere

riuniti per essere decisi con unico provvedimento,

che, ritenuta la rilevanza, osserva la Corte, quanto al merito, che

la stessa questione è stata già decisa con sent. n. 7/ 1982 che ebbe

a ritenerla infondata, e successivamente con le ord. n. 250/82 e 92/83

che la dichiararono manifestamente infondata,

che, d'altra parte, le ordinanze di rimessione non hanno

prospettati profili diversi né apportato argomenti nuovi, per cui la

Corte non trova ragioni per discostarsi dai precedenti giudizi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondata la questione

di legittimità costituzionale degli artt. 4,5,7,9 e 10 della l. reg.

Emilia - Romagna 26 gennaio 1976 n. 8, come modificati e integrati

dalla l. 26 gennaio 1977 n. 4, sollevata dal Tribunale di Bologna con

ord. 30 settembre 1980 (n. 863/80 reg. ord.) con riferimento all'art.

117 Cost.,

dichiara altresì manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzional, e degli artt. 1, 5 u.c. 16 e 18 l. reg. -

Regione Veneto 17 aprile 1975 n. 36 sollevata dal T.A.R. del Veneto con

ord. 13 luglio 1979, n. 759/82 (pervenuta il 20 ottobre 1982) con

riferimento agli artt. 42 e 117 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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