Corte costituzionale

Ordinanza n. 100/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/05/1982 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6

della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione

ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a

favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed

assimilati) promossi con due ordinanze emesse il 1 giugno 1981 dal

Pretore di Brescia, nei procedimenti civili vertenti tra il Ministero

della Pubblica Istruzione e l'Azienda Servizi Municipalizzati di

Brescia e l'INPS, rispettivamente iscritte ai nn. 593 e 594 del

registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 357 del 30 dicembre 1981.

Visti gli atti di costituzione del Ministero della Pubblica

Istruzione e dell'INPS e l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che il Pretore di Brescia, con ordinanze emesse il 1

giugno 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, "nella parte in cui

pone a carico dell'ultimo datore di lavoro gli oneri finanziari

derivanti dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e

successive modifiche", in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione;

considerato che analoga questione è stata dichiarata non fondata

con sentenza n. 92 del 1981 e manifestamente infondata con ordinanza n.

155 del 1981;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative peri giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824,

sollevata dal Pretore di Brescia con le ordinanze in epigrafe, in

riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE

ROSSANOANTONINO DE STEFANO -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte