Articolo abrogato dal d.p.r. 5 giugno 1993, n. 173.
Abrogato dal 6 giugno 1993
Articolo abrogato dal d.p.r. 5 giugno 1993, n. 173.
Abrogato dal 6 giugno 1993
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1974
Confronto con la versione in vigore dal 25 maggio 1974 al 6 giugno 1993. 27 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La erogazione ai gruppi parlamentari dei contributi previsti dal precedente articolo 3 nella misura annua ivi stabilita decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 173
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1974-05-02;195~art9 · fonte del testo
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