Art. 57 — Province autonome di Trento e di Bolzano

Ai fini dell'applicazione della presente legge le province autonome di Trento e di Bolzano sono equiparate alle regioni. Sono fatte salve le speciali competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la presente legge si applica in difetto di legislazione provinciale nelle materie di loro competenza.

Testo vigente dal 5 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art57 · fonte del testo