Art. 15 — Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' di cui alla presente legge in conformita' allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione.

Testo vigente dal 16 marzo 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2006-02-20;96~art15 · fonte del testo