Art. 45 — Disposizioni specifiche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano

Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalita' del presente decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Testo vigente dal 28 marzo 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;28~art45 · fonte del testo