Art. 22 — Computo della durata del contratto

La durata minima dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto, prevista dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e' di quindici anni e decorre dalla data di inizio dell'ultimo contratto in corso tra le parti, sia nel caso di nuova convenzione sottoscritta sia nel caso di tacita rinnovazione e proroga del precedente contratto. Qualora l'affittuario non coltivatore diretto sia imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non e' operante il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 606. In tale ipotesi, per i contratti in corso la durata non puo' comunque essere inferiore a quella minima stabilita per i contratti d'affitto in corso a coltivatore diretto. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 606, e' abrogato.

Testo vigente dal 5 maggio 1982

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 22, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

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urn:nir:stato:legge:1982-05-03;203~art22 · fonte del testo