Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1871
Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009. 77 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il Ricevitore, nel quinto giorno dopo i termini assegnati agli Esattori nell'articolo 80, versa nella Tesoreria dello Stato le somme dovute al Governo per le imposte fondiarie, e gli otto decimi delle non fondiarie, e tiene a disposizione della Provincia, ovvero versa nelle sue Casse, le somme spettanti alla medesima, abbenche' gli Esattori non abbiano fatto i relativi pagamenti.
tolto: Versa gli ultimi due decimi delle imposte non fondiarie non piu' tardi del quinto giorno del bimestre successivo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1871-04-20;192~art83 · fonte del testo
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