Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1871
Confronto con la versione in vigore dal 1 maggio 1871 al 16 dicembre 2009. 80 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata l'Esattore versa l'ammontare delle somme dovute al Governo e alla Provincia per imposte fondiarie, e gli otto decimi delle somme dovute per imposte non fondiarie. Gli ultimi due decimi di queste saranno versati nel corso del bimestre.
tolto: Esso terra', nelle stesse proporzioni, a disposizione del Comune le imposte e sovrimposte comunali. Per le entrate comunali d'altra natura non sara' tenuto a rispondere che delle somme realmente riscosse, quando non sia altrimenti pattuito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1871-04-20;192~art80 · fonte del testo
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