Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902. 90 parole tolte, 24 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Indennizzo pei ritardi alla riconsegna delle cose trasportate a grande e piccola velocita'.
tolto: Trascorso il termine di resa, senza che questa abbia avuto luogo, l'avente diritto puo' reclamare una parte del prezzo di trasporto, proporzionata alla durata del ritardo, oppure l'intiero prezzo di trasporto, se il ritardo e' durato il doppio del tempo stabilito per l'esecuzione del trasporto, oltre il risarcimento del maggiore danno che provasse essergli derivato.
tolto: L'Amministrazione non e' responsabile del ritardo derivato da caso fortuito o da forza maggiore o da fatto del mittente o del destinatario.aggiunto: Allegato D-art. 139 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art139 · fonte del testo
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