Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902. 157 parole tolte, 24 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Indennizzo nei casi di ritardo o di perdita dei bagagli e cani.

tolto: Nei casi di ritardo all'arrivo a destinazione dei bagagli, l'Amministrazione corrisponde l'indennita' stabilita nella prima parte del seguente articolo (139).

tolto: Trascorsi dieci giorni dalla data in cui i bagagli avrebbero dovuto giungere a destinazione, questi sono considerati come perduti.

tolto: Pei bagagli non assicurati sara' corrisposto al viaggiatore il presunto valore del bagaglio, da determinarsi secondo le circostanze particolari del fatto, esclusi i valori e gli altri oggetti non ammessi al trasporto come bagaglio.

tolto: Per la perdita totale dei bagagli assicurati sara' corrisposto al viaggiatore l'intiera somma dichiarata ed una parte proporzionale di essa per la perdita parziale.

tolto: In ogni caso, se la perdita parziale dei bagagli supera i tre quarti del loro quantitativo, il viaggiatore puo' considerarla come perdita totale lasciando il rimanente per conto dell'Amministrazione e conseguendo da questa l'intero compenso.

tolto: In quanto ai cani, l'indennizzo si regola secondo le circostanze particolari del fatto.aggiunto: Allegato D-art. 138 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art138 · fonte del testo