Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 64 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Persone aventi diritto a reclamare.
tolto: Il diritto di presentare reclami e di esperimentare le azioni che nascono dal contratto di trasporto appartiene soltanto a colui che puo' disporre della cosa spedita.
tolto: Se lo speditore non e' in possesso della ricevuta di spedizione, l'azione non puo' essere intentata che di comune accordo fra lo speditore ed il destinatario.
tolto: I reclami devono essere fatti per iscritto.aggiunto: Allegato D-art. 133 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art133 · fonte del testo
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