Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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5 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902. 229 parole tolte, 24 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Pesatura delle merci.
tolto: Quando il peso non sia indicato sulla richiesta di spedizione (92) o quando la ricognizione del medesimo sia domandata dallo speditore ovvero dal destinatario, la pesatura si eseguisce dall'Amministrazione verso la tassa di lire 1 per ogni vagone di merce pesata complessivamente, e di lire 0,10 per quintale indivisibile, se la pesatura si effettua per colli.
tolto: La pesatura ha luogo gratuitamente in partenza per le spedizioni inferiori a cinquanta chilogrammi ed in arrivo per quelle che presentano segni di deterioramento o quando, salve le tolleranze d'uso (140), si riscontri una diminuzione nella quantita'.
tolto: Per le spedizioni di bestiame, ogniqualvolta occorra di procedere alla pesatura dei capi per d determinarne la classe, o quando lo speditore l'avesse omessa sulla richiesta di spedizione, e' dovuta la tassa di lire 0,05 per quintale indivisibile.
tolto: L'Amministrazione ha l'obbligo di soddisfare alle domande dello speditore o del destinatario, in quanto i mezzi di pesatura di cui dispone la stazione rendano possibile tale operazione. Se i mezzi sono insufficienti, lo speditore puo' chiedere, sulla richiesta di spedizione, che la pesatura abbia luogo in una delle stazioni intermedie provviste di bilancia a ponte; le merci occupanti un vagone sono pesate insieme al vagone, salvo di farne conoscere la tara agli interessati.
tolto: Il tempo necessario per pesare le merci nelle stazioni intermedie va in aumento del termine di resa (58 e 70).aggiunto: Allegato D-art. 113 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art113 · fonte del testo
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