Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902. 365 parole tolte, 24 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Casi d'irresponsabilita' dell'Amministrazione.

tolto: L'Amministrazione, a meno che sia provata la sua colpa, non puo' esser tenuta responsabile:

tolto: a) delle avarie o del deperimento delle merci che si trasportano a rischio e pericolo dello speditore; dei liquidi e delle altre sostanze che facilmente fermentino o si corrompano e di quelle che in altro modo subiscano la influenza dell'atmosfera; delle ruggini ai metalli, in quanto il danno derivato sia la conseguenza della natura delle merci o del loro modo di spedizione.

tolto: b) della diminuzione di peso nelle spedizioni di pesce fresco, neve, ghiaccio ed in generale di altre merci, in quanto la diminuzione e' conseguenza inevitabile della loro natura o del trasporto;

tolto: c) delle merci infiammabili, esplodenti, fulminanti od altrimenti pericolose, in quanto il danno possa essere considerato come la conseguenza delle proprieta' pericolose delle merci stesse e del loro modo d'imballaggio;

tolto: d) delle avarie sopravvenute alle merci, che in virtu' delle tariffe e condizioni di trasporto o di accordi passati collo speditore, si spediscono in vagoni scoperti o riparati con copertoni appartenenti al medesimo, in quanto l'avaria provenga da un tal modo di trasporto;

tolto: e) delle avarie sopravvenute alle merci che, in virtu' delle tariffe e condizioni suddette o di accordi passati collo speditore, fossero da questi caricate a sua cura e spesa, ovvero scaricate dal destinatario, in quanto l'avaria sia dipendente dal cattivo carico o scarico, ovvero da imballaggio difettoso;

tolto: f) delle merci spedite con falsa dichiarazione o senza l'adempimento delle misure speciali di sicurezza prescritte, in quanto i danni cagionati siano la conseguenza della trasgressione commessa;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: g) delle avarie o danni nel trasporto degli animali viventi, in quanto siano la conseguenza dei rischi particolari al trasporto degli animali;

tolto: h) delle avarie o danni alle merci od agli animali per il cui trasporto e' ammessa la scorta od e' obbligatorio l'accompagnamento, in quanto il danno potevasi evitare colla presenza della persona di accompagnamento o colla vigilanza della scorta;

tolto: i) delle avarie o dei danni risultanti da colpa o negligenza dell'avente diritto sulla spedizione; da un ordine del medesimo non motivato da colpa dell'Amministrazione dalla natura o da un vizio proprio della merce, o del relativo imballaggio, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.aggiunto: Allegato D-art. 130 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art130 · fonte del testo