Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1902 al 9 febbraio 1902. 125 parole tolte, 24 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Uso della gru.

tolto: Quando il carico o lo scarico delle masse indivisibili, come per esempio, blocchi di marmo o di pietra, travi, macchine e meccanismi, caldaie, grosse botti di liquidi e simili non possa eseguirsi a braccia d'uomini, senza pericolo di sinistri, avarie alle merci o guasti ai vagoni ed occorra l'impiego della gru, e' dovuto, oltre il diritto fisso, quello di lire 0.20 per tonnellata, se trattisi di caricare o di scaricare oggetti indivisibili pesanti fino a tre tonnellate e di lire 0,40 per tonnellata se di peso superiore.

tolto: Qualora la gru non esista nella stazione ove si deve fare il carico o lo scarico, potra' esservi spedita contro pagamento di lire 0,10 per chilometro e col massimo di lire 10.aggiunto: Allegato D-art. 118 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~art118 · fonte del testo