Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 129 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Bestie feroci.

tolto: Le bestie feroci si ammettono al trasporto a condizione che siano rinchiuse in solide gabbie di ferro, che siano accompagnate dai loro proprietari o conduttori e che si presenti alla stazione di partenza il relativo permesso dell'autorita' di pubblica sicurezza.

tolto: Il trasporto si effettua a rischio e pericolo dello speditore, soltanto coi convogli merci ed eccezionalmente anche con quelli misti sulle linee non percorse dai convogli suddetti. Lo speditore e' obbligate a fornire le corde, le catene e quanto altro occorra per assicurare sui vagoni le gabbie od i veicoli che contengono le bestie feroci.

tolto: Le spedizioni di bestie feroci si tassano in base alla tariffa speciale stabilita per le spedizioni di bestiame bovino a vagone completo e vanno pure soggette alle condizioni stabilite per la medesima.aggiunto: Allegato E bis-art. 90 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~allegato-e-bis-art90 · fonte del testo