Art. 90 (Allegato E bis)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1885
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 129 parole tolte, 25 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Bestie feroci.
tolto: Le bestie feroci si ammettono al trasporto a condizione che siano rinchiuse in solide gabbie di ferro, che siano accompagnate dai loro proprietari o conduttori e che si presenti alla stazione di partenza il relativo permesso dell'autorita' di pubblica sicurezza.
tolto: Il trasporto si effettua a rischio e pericolo dello speditore, soltanto coi convogli merci ed eccezionalmente anche con quelli misti sulle linee non percorse dai convogli suddetti. Lo speditore e' obbligate a fornire le corde, le catene e quanto altro occorra per assicurare sui vagoni le gabbie od i veicoli che contengono le bestie feroci.
tolto: Le spedizioni di bestie feroci si tassano in base alla tariffa speciale stabilita per le spedizioni di bestiame bovino a vagone completo e vanno pure soggette alle condizioni stabilite per la medesima.aggiunto: Allegato E bis-art. 90 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~allegato-e-bis-art90 · fonte del testo
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