Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 305 parole tolte, 25 parole aggiunte in 17 capoversi.

tolto: Determinazione e pagamento dei prezzi di trasporto.

tolto: Nella determinazione dei prezzi complessivi di trasporto, il chilometro incominciato si calcola come compiuto.

tolto: Il calcolo dei prezzi si fa sulle distanze reali.

tolto: I trasporti a peso si tassano per frazioni indivisibili di dieci chilogrammi, salve le eccezioni stabilite nelle singole tariffe; quelli di numerario, valori ed oggetti preziosi si tassano per frazioni indivisibili di cinquecento lire.

tolto: Nel prezzo complessivo di trasporto, la frazione inferiore a cinque centesimi di lira si calcola per cinque centesimi; in verun caso il detto prezzo puo' essere inferiore a quello minimo stabilito dalle singole tariffe.

tolto: Il pagamento del prezzo di trasporto e degli altri importi accessori si fa in partenza od in arrivo.

tolto: E' pero' sempre obbligatorio in partenza:

tolto: a) pei viaggiatori, bagagli e feretri;

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

tolto: b) pel bestiame, pei cani e per gli altri animali;

tolto: c) per le merci facilmente infiammabili, esplodenti o pericolose, secondoche' e' stabilito nelle relative tariffe e condizioni di trasporto;

tolto: d) per i campioni e per le merci di un valore intrinseco inferiore alle spese di trasporto;

tolto: e) per le merci suscettibili durante il trasporto di diminuzione o perdita totale del loro valore per naturale deperimento;

tolto: f) per le merci ed oggetti che si trasportano a rischio e pericolo dello speditore.

tolto: Qualora all'atto della spedizione non si potesse determinare il prezzo complessivo del trasporto, la stazione di partenza puo' esigere il deposito di una somma che ne rappresenti l'importo approssimativo.

tolto: Le tariffe speciali differenziali a seconda delle distanze si applicano in modo che per ciascuna zona di percorrenza si paghi la tassa graduale che le e' assegnata.

tolto: L'applicazione delle tariffe speciali differenziali in servizio cumulativo nello Stato ha luogo senza distinzione di percorrenza sulle reti delle quali il Governo ha appaltato l'esercizio.

tolto: Le tariffe speciali differenziati debbono sempre indicare la base chilometrica e la formula della sua applicazione.aggiunto: Allegato E bis-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~allegato-e-bis-art5 · fonte del testo