Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1885 al 16 dicembre 2009. 223 parole tolte, 25 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Bagaglio ammesso nelle carrozze.

tolto: Ciascun viaggiatore puo' portare gratuitamente seco in carrozza, piccoli colli di bagaglio (43) come valigie, sacche da viaggio, cappelliere, ecc., purche' in complesso non pesino piu' di venti chilogrammi e non eccedano il volume di metri 0,50 × 0,25 × 0,30, sicche' possano collocarsi, senza incomodo degli altri viaggiatori, sotto i sedili o sulle reti delle carrozze.

tolto: Siffatti colli di bagaglio sono trasportati, sotto cura e custodia esclusiva del viaggiatore, senza veruna responsabilita' dell'Amministrazione.

tolto: Le armi da fuoco non si possono introdurre nelle carrozze e nei vagoni, e prima non sono consegnate al personale delle stazioni orde venga riconosciuto che sono scariche.

tolto: Le cassette di legno a spigoli vivi e quelle rivestite di lamine metalliche sono escluse dalle carrozze di prima classe, sempre quando possano danneggiare gli addobbi.

tolto: Sono parimente esclusi dalle carrozze di qualsiasi classe:

tolto: a) i colli di bagaglio contenenti oggetti che possano recar noia o sgradimento agii altri viaggiatori;

tolto: b) gli animali in genere, ad eccezione degli uccelli in gabbie di dimensioni non maggiori di 0,20 × 0,20 × 0,25 e dei piccoli cani, sempreche' per questi ultimi il viaggiatore si uniformi alle condizioni all'uopo stabilite (46).

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: I contravventori alle disposizioni di questo articolo sono responsabili dei danni che eventualmente possono cagionare, senza pregiudizio delle penalita' comminate dalle leggi e dai decreti in vigore.aggiunto: Allegato E bis-art. 44 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1885-04-27;3048~allegato-e-bis-art44 · fonte del testo