Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 77 parole tolte, 24 parole aggiunte.

tolto: Chiunque, nel fine di commettere un delitto, ne ha intrapresa, con atti esteriori ed idonei, l'esecuzione, ma per circostanze fortuite ed indipendenti dalla propria volonta' non ha compiuto tutto cio' che e' necessario alla sua consumazione, e' punito con la reclusione per tempo non minore di dodici anni, ove la pena stabilita, per il delitto sia dell'ergastolo, e negli altri casi con la pena che si applicherebbe per il delitto medesimo diminuita dalla meta' ai due terzi.aggiunto: Codice Penale-art. 58 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art58 · fonte del testo