Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 145 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Quando una contravvenzione e' commessa da persona subordinata all'altrui autorita', direzione o vigilanza, anche temporanea, per ragione di famiglia, educazione, istruzione, custodia o lavoro, si osservano le norme seguenti:

tolto: 1°. la pena si applica soltanto alla persona rivestita dell'autorita', direzione o vigilanza, se la contravvenzione e' stata commessa per suo ordine e si riferisce a disposizioni che la detta persona era tenuta, per legge o regolamento, a far osservare;

tolto: 2°. la pena si applica anche alla persona subordinata, se questa ha commesso la contravvenzione, nel caso espresso al numero 1.°, contro uno speciale precetto od avvertimento dell'Autorita';

tolto: 3°. la pena, oltre alla persona subordinata, si applica pure alla persona rivestita dell'autorita', direzione o vigilanza, se la contravvenzione si riferisce a disposizioni che la detta persona era tenuta a far osservare, anche indipendentemente da legge o regolamento qualora, potendolo, non abbia usato diligenza sufficiente per impedirla.aggiunto: Codice Penale-art. 57 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art57 · fonte del testo