Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 80 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Alla condanna per alcuno dei delitti preveduti nel presente capo e' aggiunta la confisca e soppressione degli scritti, disegni, od altri mezzi coi quali il delitto e' stato commesso; e, ove si tratti di scritture per le quali cio' non possa eseguirsi, e' fatta sulle medesime annotazioni della sentenza.
tolto: Ad istanza del querelante, la sentenza di condanna e' pubblicata a spese del condannato, per una o due volte nei giornali indicati dal querelante medesimo, in numero non maggiore di tre.aggiunto: Codice Penale-art. 377 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art377 · fonte del testo
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