Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 66 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il condannato alla pena dell'ergastolo o a quella della reclusione per tempo eccedente cinque anni e', durante la pena, in istato d'interdizione legale; e gli si applicano le disposizioni della legge civile sugli interdetti.
tolto: Il condannato alla pena della reclusione per anni trenta, surrogata a quella dell'ergastolo nel caso preveduto nell'articolo 56, e' sottoposto di diritto alla vigilanza speciale dell'Autorita' di pubblica sicurezza per dieci anni.aggiunto: Codice Penale-art. 33 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art33 · fonte del testo
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