Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 120 parole tolte, 24 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Chiunque, chiamato a deporre come testimone avanti qualsiasi Autorita' giudiziaria, depone il falso, o nega il vero, o tace cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da uno a trenta mesi e con la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

tolto: La reclusione e' da tre a dieci anni, se il fatto e' commesso:

tolto: 1.° a danno di un imputato;

tolto: 2.° nel dibattimento orale in un processo per delitto.

tolto: Se il fatto ha avuto per effetto una sentenza di condanna a pena maggiore della reclusione, il colpevole e' punito con la reclusione da dodici a vent'anni.

tolto: Se la testimonianza e' stata fatta senza giuramento, la pena e' diminuita da un sesto ad un terzo.aggiunto: Codice Penale-art. 205 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art205 · fonte del testo