Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 72 parole tolte, 24 parole aggiunte.
tolto: La pena dell'esilio locale consiste nell'obbligo imposto al condannato di stare, per un tempo non minore di un mese e non maggiore di tre anni, lontano, almeno venti chilometri, tanto dal Comune in cui e' stato commesso il delitto, quanto da quelli in cui gli offesi e lo stesso condannato hanno la propria residenza. Il giudice puo' anche vietargli nella sentenza di recarsi in paese estero, o di dimorare in determinati Comuni.aggiunto: Codice Penale-art. 20 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art20 · fonte del testo
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