Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 99 parole tolte, 24 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Chiunque sottrae o converte in profitto di se' o di un terzo o rifiuta di consegnare a chi di ragione cose sottoposte a pignoramento od a sequestro e affidate alla sua custodia, e' punito con la reclusione da sei a trenta mesi e con multa da lire mille a tremila.

tolto: Se il colpevole e' lo stesso proprietario della cosa pignorata o sequestrata, senza esserne il custode giudiziario, la pena e' della reclusione da tre mesi ad un anno e della multa da lire trecento a millecinquecento.

tolto: Se il valore della cosa e' lieve, la pena e' diminuita della meta'.aggiunto: Codice Penale-art. 192 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art192 · fonte del testo