Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 122 parole tolte, 24 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Chiunque infrange, rimuove o viola in qualsiasi modo i sigilli apposti per disposizione della legge, o per ordine dell'Autorita', a fine di assicurare la conservazione o la identita' di una cosa, e' punito, quando il fatto nota costituisca delitto piu' grave, con la reclusione da quattro mesi a due anni e con multa da lire cinquanta a mille.

tolto: Se il colpevole e' l'ufficiale pubblico che ha ordinata od eseguita l'apposizione dei sigilli, od il custode delle cose assicurate coi medesimi, la reclusione e' da trenta mesi a cinque anni e la multa da lire trecento a tremila.

tolto: Il pubblico ufficiale od il custode, per negligenza del quale e' stato commesso il delitto, e' punito con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.aggiunto: Codice Penale-art. 190 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art190 · fonte del testo