Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. 98 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il pubblico ufficiale, che sottrae o trafuga danaro od altre cose mobili di cui egli abbia, per ragione del suo ufficio, l'amministrazione l'esazione o la custodia, e' punito con la interdizione perpetua dai pubblici ufficii, con la reclusione da cinque a dieci anni e con multa non inferiore al doppio del valore delle cose sottratte o trafugate.
tolto: Se il danno e' lieve, ovvero se e' stato interamente e spontaneamente risarcito prima di ogni provvedimento giudiziale a riguardo del colpevole ed a lui reso noto legalmente, la reclusione e' da uno a cinque anni e la interdizione e' temporanea.aggiunto: Codice Penale-art. 159 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art159 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.